Art. 48
[1]Nel registro delle tutele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:
[2]il giorno in cui si e' aperta la tutela;
[3]la data e gli estremi essenziali della sentenza che ha pronunziato la interdizione se trattasi di interdetti;
[4]il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del tutore e del protutore, la data della loro nomina e della prestazione del giuramento da parte del tutore;
[5]le risultanze dell'inventario e del conto annuale;
[6]l'esonero e la rimozione del tutore o del protutore e in generale tutti i provvedimenti che portano modificazioni allo stato personale e patrimoniale della persona sottoposta a tutela;
[7]la chiusura della tutela e la menzione del provvedimento che ne ha provocato la chiusura;
[8]le risultanze del rendiconto definitivo.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva