Art. 372 c.c.
Investimento di capitali
I capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare, essere dal tutore investiti:
- 1)in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;
- 2)nell'acquisto di beni immobili posti nel Regno;
- 3)in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni posti nel Regno, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario;
- 4)in depositi fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore e il protutore, puo' autorizzare il deposito presso altri istituti di credito, ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva