Art. 372 c.c.Investimento di capitali

I capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare, essere dal tutore investiti:

  • 1)in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;
  • 2)nell'acquisto di beni immobili posti nel Regno;
  • 3)in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni posti nel Regno, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario;
  • 4)in depositi fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore e il protutore, puo' autorizzare il deposito presso altri istituti di credito, ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art372 · fonte su Normattiva