Art. 378 c.c.Atti vietati al tutore e al protutore

[1]Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per iterposta persona dei beni e dei diritti del minore.

[2]Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare.

[3]Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate dell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti.

[4]Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art378 · fonte su Normattiva