Art. 38 c.c.
Obbligazioni
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva