Taluno ha creduto di ravvisare nella norma dell'art. 41 del progetto, che rimette l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute agli accordi degli associati, una situazione di privilegio, e da ciò la proposta di aggiungere agli accordi degli associati anche le norme che valgono per l'organizzazione, l'amministrazione, lo scioglimento e la liquidazione delle associazioni registrate. Ma occorre chiarire, innanzi tutto, che le associazioni di fatto, per effetto della norma dell'ere 41 del progetto, vengono a trovarsi in una condizione giuridica più costretta di quella stabilita per le persone giuridiche. È invero da tener presente che delle obbligazioni assunte nell'interesse dell'associazione di fatto rispondono, non soltanto i singoli associati nei limiti del fondo comune, ma anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito per conto della associazione. Perciò i terzi sono garantiti maggiormente nei confronti delle associazioni di fatto di quel che non siano di fronte alle associazioni riconosciute. Ma, prescindendo da ciò, l'estensione alle associazioni di fatto delle norme che disciplinano le associazioni riconosciute porterebbe, in sostanza, a una equiparazione fra i due tipi di organizzazione e svaluterebbe conseguentemente l'importanza stessa del riconoscimento. Non può infatti dimenticarsi che la differenza sostanziale fra associazioni riconosciute e associazioni di fatto è data appunto dal riconoscimento, che eleva l'associazione alla dignità di persona giuridica e le dà la qualità di soggetto di diritto. Nè sembra abbia importanza l'osservazione che l'estensione delle norme predette avrebbe una utilità pratica, in quanto eviterebbe che, in mancanza di accordi, tali associazioni possano rimanere senza disciplina: invero gli accordi degli associati debbono necessariamente esistere, perchè si possa parlare di una entità organizzata. Per queste considerazioni è stata mantenuta immutata nello art. 36 del testo, la formula del primo comma dell'art. 41 del progetto. Riguardo alla capacità processuale, è stato proposto di attribuire tale capacità all'associazione stessa. È stata accolta la proposta, ma si è precisato che l'associazione può stare in giudizio soltanto nella persona di coloro ai quali, secondo gli accordi, è conferita la presidenza o la direzione, omettendosi la menzione dei rappresentanti. È chiaro che, se esiste uno speciale mandato a favore di determinate persone nell'interesse dell'associazione, tali rappresentanti avranno naturalmente capacità processuale.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 60
Relativamente alla responsabilità dei singoli associati, era stato suggerito di affermare il principio che essi dovrebbero rispondere delle obbligazioni dell'associazione entro i limiti del mandato, mentre coloro che hanno agito dovrebbero assumere responsabilità solidale e personale. Non sembra che i soci debbano rispondere secondo le norme del mandato. Se col termine «mandato» si vuol far riferimento agli accordi generali intervenuti fra gli associati al momento della costituzione, sembra più preciso dire che i singoli associati restano obbligati nei limiti del fondo comune. Se invece si intende aver riguardo a un mandato speciale relativo alle singole obbligazioni assunte dall'associazione, è evidente che coloro, i quali hanno dato questo mandato, debbono ritenersi astretti all'adempimento col vincolo solidale, alla pari delle altre persone che hanno agito per conto dell'associazione. Perciò è stata mantenuta nell'art. 38 la formula del corrispondente art. 43 del progetto.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 61