Art. 381 c.c.
Cauzione
[1]Il giudice tutelare, tenuto conto della particolare natura ed entita' del patrimonio, puo' imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l'ammontare e le modalita'.
[2]Egli puo' anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva