Art. 381 c.c.Cauzione

[1]Il giudice tutelare, tenuto conto della particolare natura ed entita' del patrimonio, puo' imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l'ammontare e le modalita'.

[2]Egli puo' anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art381 · fonte su Normattiva