Art. 398 c.c.Revoca dell'emancipazione

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[1]Quando gli atti del minore ne dimostrano l'incapacita' ad amministrare, l'emancipazione accordata per l'art. 391 puo' essere revocata dal giudice tutelare su istanza di chi richiese l'emancipazione o anche d'ufficio, sentito il minore.

[2]Revocata l'emancipazione, il minore rientra sotto la patria potesta' o la tutela e vi rimane sino all'eta' maggiore.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 10 marzo 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art398 · fonte su Normattiva