Art. 391 c.c. — Emancipazione con provvedimento del giudice tutelare
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1975, N. 39
Testo vigente dal 10 marzo 1975, tuttora in vigore · versione 48 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1975, N. 39
Testo vigente dal 10 marzo 1975, tuttora in vigore · versione 48 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1942
Collegamenti
Art. 390 — Emancipazione di diritto
Il minore e' di diritto emancipato col matrimonio.…
Art. 392 — Curatore dell'emancipato
… persona maggiore di eta' e' il coniuge. Se entrambi i coniugi sono minori di eta', il giudice tutelare puo' nominare un unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori. Se interviene l'annullamento per una causa diversa dall'eta', o lo scioglimento o la …
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1975, N. 39…
Art. 397 — Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale
Il minore emancipato puo' esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza del curatore se e' autorizzato dal giudice tutelare, sentito il curatore. (321)322 L'autorizzazione puo' essere revocata dal giudice tutelare su istanza del curatore o d'ufficio sentito…
Art. 398
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1975, N. 39…
Art. 394 — Capacita' dell'emancipato
… capacita' di compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione. Il minore emancipato puo' con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e puo' stare in giudizio sia come attore sia come convenuto. Per…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Conformemente ai suggerimenti avuti è stata ripristinata con l'art. 388 la norma dell'ultimo capoverso dell'art. 307 del codice del 1865, relativa al divieto di convenzione fra minore e tutore, prima del rendimento del conto, che non era stata riprodotta dal progetto. Essa tende ad assicurare una maggiore protezione degli interessi del minore, che, anche quando sia divenuto maggiorenne, si trova sempre in uno stato di soggezione morale verso il tutore. È stata però eliminata dalla formula suggerita la parola definitiva riferita all'approvazione del conto per evitare che, ritenendosi il conto definitivamente approvato solo quando sia intervenuta la pronunzia dell'autorità giudiziaria in sede contenziosa, ovvero sia decorso il termine prescrizionale, il divieto posto dall'art. 388 sia ritenuto sussistente anche quando è intervenuto il decreto di approvazione da parte del giudice tutelare, il che sarebbe stato evidentemente eccessivo. Nel secondo comma dell'articolo sono indicate le persone abilitate a proporre l'impugnazione per l'annullamento delle convenzioni fatte in rispetto alla legge. DELL'EMANCIPAZIONE.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 189
L'emancipazione, oltre che col matrimonio, può verificarsi, per effetto di un provvedimento del giudice tutelare, che può essere emanato su istanza del genitore esercente la patria potestà ovvero del tutore. Si consente che l'emancipazione possa essere accordata anche su istanza dello stesso minore, ma in tal caso, prima di provvedere, il giudice tutelare deve sentire i genitori o il tutore e non può emancipare il minore senza il consenso del genitore esercente la patria potestà, salvo che ricorrano gravissime ragioni.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 190
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art391 · fonte su Normattiva