Art. 399 c.c.Pubblicita'

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[1]I provvedimenti con i quali e' concessa o revocata l'emancipazione devono essere iscritti, a cura del cancelliere, in apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile perche' li annoti in margine all'atto di nascita dell'emancipato.

[2]La pubblicita' dei provvedimenti relativi all'autorizzazione dell'esercizio dell'impresa commerciale o alla revoca dell'autorizzazione e' regolata dal libro V.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 10 marzo 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art399 · fonte su Normattiva