Art. 418 c.c. — Poteri dell'autorita' giudiziaria
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[1]Promosso il giudizio d'interdizione, puo' essere dichiarata anche d'ufficio l'inabilitazione per infermita' di mente.
[2]Se nel corso del giudizio d'inabilitazione si rivela l'esistenza delle condizioni richieste per l'interdizione, il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunziare l'interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l'istruttoria necessaria.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 19 marzo 2004 · versione 0 su Normattiva