Art. 419 c.c. — Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori
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[1]Non si puo' pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando.
[2]Il giudice puo' in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Puo' anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni.
[3]Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, puo' essere nominato un tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 19 marzo 2004 · versione 0 su Normattiva