Art. 431 c.c.
Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca
[1]La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato.
[2]Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca e' esclusa con sentenza passata in giudicato.146
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 9 gennaio 2004, n. 6
146La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole: "Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita' naturale"."
Testo vigente dal 19 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 181 su Normattiva