L'art. 433 indica le persone tenute agli alimenti, stabilendone l'ordine relativo. In primo grado è menzionato il coniuge. Al riguardo peraltro è da tenere presente che nello svolgimento normale dei rapporti matrimoniali il marito è tenuto al mantenimento della moglie, e la moglie a contribuire al mantenimento del marito, quando questi non abbia mezzi sufficienti, a norma dell'art. 145. Poichè l'obbligo del mantenimento non è derogato dalla norma che dichiara il coniuge tenuto agli alimenti, è ovvio che quest'ultima non troverà applicazione quando non vi sia separazione ovvero nei riguardi del coniuge, che non ha colpa nella separazione, giacche questi conserva tutti i suoi diritti, secondo quanto dispone l'art. 156. Anzi queste considerazioni inducono a rilevare che l'obbligazione alimentare anche per altre categorie di obbligati, come, ad esempio, i genitori verso i figli, non deroga al più ampio dovere del mantenimento tutte le volte che la legge lo prescrive.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 213
Si è ritenuto superfluo specificare nell'art. 438 che l'impossibilità, di provvedere al proprio mantenimento può dipendere da qualsiasi causa. È ovvio infatti che, non facendosi distinzione tra le varie cause, l'interprete non può essere autorizzato a limitare la portata della norma, la quale intende riferirsi tanto all'impossibilità dovuta ad incapacità fisiche, quanto all'impossibilità estrinseca desunta dal fatto che l'alimentando non riesca a trovare un'occupazione. Non si è creduto opportuno stabilire che il bisogno dell'alimentando deve essere valutato alla stregua, non soltanto dei suoi bisogni personali, ma anche di quelli della sua famiglia infatti, se nella valutazione del bisogno si dovesse tener conto delle persone che sono a carico di colui che deve essere alimentato, si verrebbe a estendere l'obbligo degli alimenti a favore di persone verso le quali non si è tenuti. Se, invece, si intende riferirsi soltanto ai componenti del nucleo familiare in senso stretto, e cioè alla moglie e ai figli, non occorre un'espressa precisazione, poichè non si è mai dubitato che il bisogno della moglie e dei figli a carico sia inscindibile da quello della persona dell'alimentando. Nel capoverso dello stesso articolo è stata sostituita alla locuzione «sostanze», che era usata dal progetto, l'altra «condizioni economiche», poichè la capacità contributiva può risultare dai proventi dell'attività lavorativa in genere e non soltanto da compendi patrimoniali. Riguardo alla disposizione del progetto, secondo la quale la misura degli alimenti deve essere tale da assicurare all'alimentando una vita, modesta, è stato osservato che essa potrebbe autorizzare il giudice a determinare gli alimenti nella misura dello stretto necessario, con un criterio restrittivo che non è nel codice del 1865. La preoccupazione è infondata, poichè il progetto connetteva il concetto di vita modesta con la posizione sociale dell'alimentando. Comunque per eliminare ogni dubbio in proposito è stata emendata la formula, che fa ora menzione di ciò che è necessario per la vita dell'alimentando, avuto riguardo alla sua posizione sociale. In tal modo e posta in risalto la differenza tra la misura normale degli alimenti (il necessario) e quella speciale per determinati casi, come tra fratelli e sorelle (stretto necessario art. 439). In ordine all'obbligazione del donatario, è stato mantenuto, siccome più equo, il testo del progetto definitivo, il quale affermava il principio che il presupposto dell'obbligazione alimentare è la esistenza attuale nel patrimonio dei donatari, del valore delle donazioni. Nè pare che con questa formula possa ritenersi esclusa l'obbligazione del donatario nel caso in cui la cosa donata sia stata venduta, perchè in questa ipotesi alla cosa si sostituisce il prezzo, e questo rappresenta un valore che aumenta il patrimonio del donatario. Nè può dirsi, infine, che le cose donate possono non avere alcuna utilità economica, poichè, anche se si tratti, ad esempio, di biblioteche, castelli, o altri beni non redditizi, si ha pur sempre un valore capitale innegabile.