Art. 438 c.c.
Misura degli alimenti
[1]Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non e' in grado di provvedere al proprio mantenimento.
[2]Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto pero' riguardo alla sua posizione sociale.
[3]Il donatario non e' tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva