Sono state apportate innovazioni sostanziali all'istituto del domicilio, così come era stato disciplinato nel progetto definitivo. Si è considerato infatti che la distinzione fra domicilio e residenza è ormai consolidata da una tradizione secolare e da una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Ne, in verità, si tratta di una distinzione artificiosa, perchè non è raro il caso di persone che abbiano la dimora abituale in un luogo e la sede principale degli affari in un altro. Questa possibilità si rende ancora più facile nelle condizioni della vita moderna, in vista del grande sviluppo e della rapidità dei mezzi di comunicazione. D'altra parte, è da considerare che la unificazione dei due concetti non avrebbe eliminato gli inconvenienti pratici, perchè non sempre sarebbe stato facile accertare quale tosse la dimora abituale di una persona, mentre si sarebbe verificato l'inconveniente notevole della pluralità di domicili per una stessa persona. Non si è creduto, tuttavia, di qualificare come «civile» il domicilio della persona, perchè, pure essendo esatto che esistono domicili speciali, come quello politico, fiscale, di soccorso, il domicilio di cui si parla nell'art. 43 del testo costituisce la sede generale delle relazioni e degli interessi della persona e vale per ogni effetto giuridico, quando dalla legge non sia determinata una sede diversa. Questo carattere di generalità non sarebbe espresso chiaramente dal termine civile e quasi che si contrapponesse a un domicilio commerciale.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 65
L'art. 44 riguarda il trasferimento della residenza e del domicilio. Va osservato che in astratto il problema dal trasferimento della residenza e del domicilio non presenterebbe gravi difficoltà, perchè tale trasferimento dipende non già da una manifestazione di volontà del soggetto, bensì dall'obbiettivo verificarsi di un determinato stato di fatto. Ma in pratica è necessario tener presente che il problema della prova del trasferimento del domicilio e della residenza ha per i terzi notevole importanza, perchè la loro buona fede potrebbe essere sorpresa da trasferimenti che facilmente resterebbero occulti, in difetto di un adeguato sistema di pubblicità. Dal punto di vista legislativo è dunque opportuno un regolamento di questa materia allo scopo di raggiungere questa limitata finalità: rendere inopponibile ai terzi di buona fede un trasferimento di residenza o di domicilio, se esso non è accompagnato da una dichiarazione del soggetto resa pure pubblica. In questi termini il problema è risolto per la residenza dal primo comma dell'art. 44, disponendosi che il trasferimento della residenza, ai fini dell'opponibilità ai terzi di buona fede, deve essere denunciato nei modi prescritti dalla legge (la norma è integrata dalle disposizioni di attuazione del codice, dove si prescrive il sistema della doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e al comune nel quale s'intende fissare la nuova dimora abituale). Per il trasferimento del domicilio non poteva seguirsi il medesimo sistema, dato che manca legislativamente il mezzo tecnico per predisporre un sistema di pubblicità. Si è creduto perciò di provvedere all'ipotesi che è praticamente più frequente, in cui una persona abbia nel medesimo luogo il domicilio e la residenza, disponendo che, ove quest'ultima venga trasferita in guisa che il trasferimento sia opponibile ai terzi, si intende, sempre nei confronti dei terzi di buona fede, trasferito pure il domicilio. Questa presunzione legale, per vero corrispondente alla maggior parte dei casi, può essere distrutta solo se la persona, quando denuncia il trasferimento della residenza, espressamente dichiara di conservare il domicilio precedente. Non v'è dubbio che tale disposizione non è una logica conseguenza del concetto di domicilio, ma non bisogna d'altra parte dimenticare che essa ha una funzione meramente probatoria e non sostanziale e tende solo ad agevolare la condizione dei terzi di buona fede.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 66
In tema di domicilio necessario della moglie. La proposta di affermare il principio che la moglie conserva il domicilio del marito se questi trasferisce il suo domicilio all'estero, non elimina il dubbio se il domicilio conservato dalla moglie sia il precedente domicilio maritale nello Stato o il nuovo domicilio acquistato dal marito all'estero. Si è avuto cura perciò di affermare chiaramente che la moglie, nel caso di trasferimento del domicilio maritale all'estero, può costituire il proprio domicilio nello Stato. Ciò è sembrato opportuno per il necessario rispetto del principio di nazionalità e anche per proteggere la cittadina italiana che, pur non essendo legalmente separata dal marito, ritenga di dover fissare un proprio diverso domicilio nello Stato. La norma potrà avere, del resto, utilità pratica soltanto nel caso in cui la moglie, pur trasferendo la propria residenza all'estero per seguire il marito, abbia beni o rilevanti interessi economici da tutelare in patria e mantenga nello Stato il centro dei propri interessi. Data poi la distinzione fra domicilio e residenza, non può neppure affermarsi che questa norma venga a ledere necessariamente il principio dell'unità della famiglia.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 67