Art. 446 c.c. — Assegno provvisorio
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 21 marzo 1998. Leggi il testo vigente →
Finche' non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il pretore o il presidente del tribunale puo', sentita l'altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di piu' obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva