Art. 450 c.c.
Pubblicita' dei registri dello stato civile
[1]I registri dello stato civile sono pubblici.
[2]Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.
[3]Essi devono altresi' compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva