Art. 451 c.c.Forza probatoria degli atti

[1]Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso, di cio' che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto.

[2]Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria.

[3]Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art451 · fonte su Normattiva