Art. 454 c.c. — Rettificazioni
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)).
Testo vigente dal 30 marzo 2001, tuttora in vigore · versione 159 su Normattiva
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)).
Testo vigente dal 30 marzo 2001, tuttora in vigore · versione 159 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1942
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
STATO CIVILE - MODIFICAZIONE ARTIFICIALE DEL SESSO - RETTIFICAZIONE DELL'ATTO DI NASCITA - DIRITTO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Fra i diritti inviolabili dell'uomo non rientra quello (impropriamente definito come diritto all'identita` sessuale) di far riconoscere e registrare, mediante rettificazione dell'atto di nascita, un sesso esterno diverso dall'originario, acquisito attraverso trasformazione chirurgica per far corrispondere la condizione somatica alla personalita` psichica del soggetto. Dall'art. 2 Cost. non e`, infatti, possibile desumere l'esistenza di altri diritti fondamentali inviolabili che non siano - quanto meno - necessariamente conseguenti a quelli previsti dalle altre norme costituzionali. Ne` puo` essere, nella specie, utilmente invocato l'art. 24 Cost., trattandosi non della possibilita` di azione, ma dell'esistenza o inesistenza del diritto sostanziale. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 2 e 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 165 e 167, r.d.l. 9 luglio 1939 n. 1238, e dell'art. 454 cod. civ.). - cfr. S. nn. 11/1956, 29/1962, 1/1969, 29/1969, 37/1969, 102/1975, 238/1975.
Riguarda ancheart. 167 r.d.l. 1238/1939art. 165 r.d.l. 1238/1939
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 165 e 167 del r.d.l. 9 luglio 1939, n. 1238, e 454 del codice civile sollevata, con riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Livorno con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il…
ECLI:IT:COST:1979:98 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 196
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313…
Art. 197
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313…
Art. 195
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313…
Art. 97
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396…
Art. 95
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396…
Art. 194
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Nell'art. 453 è stata soppressa la menzione della modificazione degli atti iscritti nei registri, contenuta nel progetto, in quanto questa è già prevista nel successivo articolo; che, parlando in genere della rettificazione, comprende in se anche la modificazione. LIBRO SECONDO DELLE SUCCESSIONI Disposizioni generali sulle successioni.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 222
In questo titolo (artt. 456-564) sono contenute le norme che riguardano la successione in generale e che sono di comune applicazione nei confronti delle due forme di successione, la legittima e la testamentaria. Il criterio in esso seguito, di accogliervi quel complesso di disposizioni destinate a disciplinare gli istituti fondamentali del diritto successorio, è stato posto in maggiore evidenza dalla nuova intitolazione risultante dal testo. DELL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE, DELLA DELAZIONE E DELL'ACQUISTO DELL'EREDITÀ
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 223
Le disposizioni raccolte in questo capo, fondamentali per l'intelligenza del sistema, sono state sottoposte ad esame accurato e profondo. Gravi dubbi ha sollevati l'affermazione contenuta nell'art. 2 del progetto, che fissava, come criterio di massima, il principio della prevalenza della delazione per legge rispetto alla delazione per testamento. Si è osservato, contro l'enunciazione di questo principio, che, essendo di contenuto astratto ed essenzialmente dottrinale, sia preferibile non inserirlo in testi legislativi, appunto perchè, mancando di pratici risultati, si risolverebbe nell'affermazione di una preminenza di natura quasi esclusivamente verbale. Infatti, ammessa nel nostro ordinamento l'esistenza delle due forme di delazione, è evidente che si deve far luogo alla successione legittima solo quando il defunto non abbia altrimenti disposto, e cioè quando manchi la successione testamentaria. È certo peraltro che la volontà testamentaria, pur prevalendo sulla successione legittima, deve mantenersi entro i limiti fissati dalla legge. Perciò è stato suggerito di affermare semplicemente che la delazione avviene per legge o per testamento, ponendo ambedue le forme di successione sullo stesso piano. Aderendo a queste considerazioni, ho modificato la formula del progetto e ho riprodotte la norma del secondo comma dell'art. 720 del codice del 1865, che dichiara non potersi far luogo alla successione legittima se non quando manchi in tutto o in parte la testamentaria.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 224
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art454 · fonte su Normattiva