Art. 454 c.c. — Rettificazioni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 30 marzo 2001. Leggi il testo vigente →
[1]La rettificazione degli atti dello stato civile si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato, con la quale si ordina all'ufficiale dello stato civile di rettificare un atto esistente nei registri o di ricevere un atto omesso o di rinnovare un atto smarrito o distrutto.
[2]Le sentenze devono essere trascritte nei registri.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 30 marzo 2001 · versione 0 su Normattiva