Art. 454 c.c.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)).
Testo vigente dal 30 marzo 2001, tuttora in vigore · versione 159 su Normattiva
Apro la norma…
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)).
Testo vigente dal 30 marzo 2001, tuttora in vigore · versione 159 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 165 e 167 del r.d.l. 9 luglio 1939, n. 1238, e 454 del codice civile sollevata, con riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Livorno con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il…
ECLI:IT:COST:1979:98 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art454 · fonte su Normattiva