Art. 454 c.c.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)).
Testo vigente dal 30 marzo 2001, tuttora in vigore · versione 159 su Normattiva
Apro la norma…
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)).
Testo vigente dal 30 marzo 2001, tuttora in vigore · versione 159 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
STATO CIVILE - MODIFICAZIONE ARTIFICIALE DEL SESSO - RETTIFICAZIONE DELL'ATTO DI NASCITA - DIRITTO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Fra i diritti inviolabili dell'uomo non rientra quello (impropriamente definito come diritto all'identita` sessuale) di far riconoscere e registrare, mediante rettificazione dell'atto di nascita, un sesso esterno diverso dall'originario, acquisito attraverso trasformazione chirurgica per far corrispondere la condizione somatica alla personalita` psichica del soggetto. Dall'art. 2 Cost. non e`, infatti, possibile desumere l'esistenza di altri diritti fondamentali inviolabili che non siano - quanto meno - necessariamente conseguenti a quelli previsti dalle altre norme costituzionali. Ne` puo` essere, nella specie, utilmente invocato l'art. 24 Cost., trattandosi non della possibilita` di azione, ma dell'esistenza o inesistenza del diritto sostanziale. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 2 e 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 165 e 167, r.d.l. 9 luglio 1939 n. 1238, e dell'art. 454 cod. civ.). - cfr. S. nn. 11/1956, 29/1962, 1/1969, 29/1969, 37/1969, 102/1975, 238/1975.
Riguarda ancheart. 167 r.d.l. 1238/1939art. 165 r.d.l. 1238/1939
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art454 · fonte su Normattiva