Art. 456 c.c. — Apertura della successione
La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - IN GENERE Successione transnazionale - Principio dell'autonomia delle masse relitte - Ricadute sul criterio di imputazione dei debiti ereditari relativi a beni mobili ed immobili. · SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE In genere.
In tema di successioni transnazionali, nel caso in cui la legge nazionale del defunto che regola la successione - come individuata ai sensi dell'art. 46 l. n. 218 del 1995 - sottopone i beni relitti alla legge del domicilio dello stesso se mobili e alla legge italiana se immobili, secondo la regola del rinvio indietro ex art. 13, comma 1, lett. b), l. n. 218 del 1995, si verifica l'apertura di due successioni e la formazione di due masse autonome, ciascuna soggetta a differenti regole, sicché di tale scissione si deve tener conto anche per i debiti ereditari, escludendo che i debiti non correlati immediatamente alla gestione e all'utilizzo dei beni immobili possano incidere sulla determinazione del loro valore.
Riguarda ancheart. 13 Diritto internazionale privatoart. 46 Diritto internazionale privato
Precedenti: 618521-01, 660310-02
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
In tema di successioni transnazionali, nel caso in cui la legge nazionale del defunto che regola la successione - come individuata ai sensi dell'art. 46 l. n. 218 del 1995 - sottopone i beni relitti alla legge del domicilio dello stesso se mobili e alla legge italiana se immobili, secondo la regola del rinvio indietro ex art. 13, comma 1, lett. b), l. n. 218 del 1995, si verifica l'apertura di due successioni e la formazione di due masse autonome, ciascuna soggetta a differenti regole, sicché di tale scissione si deve tener conto anche per i debiti ereditari, escludendo che i debiti non correlati immediatamente alla gestione e all'utilizzo dei beni immobili possano incidere sulla determinazione del loro valore.
Rv. 676318-01
Collegamenti
Art. 60 — (L) Prova del diritto a succedere
Il diritto di successione dell'intestatario di titoli nominativi si prova presentando alla Direzione: a) nel caso di successione testamentaria: 1) l'estratto dell'atto di morte, o, ove possibile, la corrispondente dichiarazione sostitutiva di certificazione; 2) …
Art. 60 — (L) Prova del diritto a succedere
Il diritto di successione dell'intestatario di titoli nominativi si prova presentando alla Direzione: a) nel caso di successione testamentaria: 1) l'estratto dell'atto di morte, o, ove possibile, la corrispondente dichiarazione sostitutiva di certificazione; 2) …
Art. 46 — Successione per causa di morte
La successione per causa di morte e' regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredita' si tratta, al momento della morte. Il soggetto della cui eredita' si tratta puo' sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l'intera successione…
Art. 553 — Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari
Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui e' necessario per integrare…
Art. 57 — Prova della morte dell'assente
Se durante il possesso temporaneo e' provata la morte dell'assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano suoi eredi o legatari. Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.…
Art. 50 — Giurisdizione in materia successoria
In materia successoria la giurisdizione italiana sussiste: a) se il defunto era cittadino italiano al momento della morte; b) se la successione si e' aperta in Italia; c) se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica e' situata in Italia; d) …
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Nell'art. 453 è stata soppressa la menzione della modificazione degli atti iscritti nei registri, contenuta nel progetto, in quanto questa è già prevista nel successivo articolo; che, parlando in genere della rettificazione, comprende in se anche la modificazione. LIBRO SECONDO DELLE SUCCESSIONI Disposizioni generali sulle successioni.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 222
In questo titolo (artt. 456-564) sono contenute le norme che riguardano la successione in generale e che sono di comune applicazione nei confronti delle due forme di successione, la legittima e la testamentaria. Il criterio in esso seguito, di accogliervi quel complesso di disposizioni destinate a disciplinare gli istituti fondamentali del diritto successorio, è stato posto in maggiore evidenza dalla nuova intitolazione risultante dal testo. DELL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE, DELLA DELAZIONE E DELL'ACQUISTO DELL'EREDITÀ
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 223
Le disposizioni raccolte in questo capo, fondamentali per l'intelligenza del sistema, sono state sottoposte ad esame accurato e profondo. Gravi dubbi ha sollevati l'affermazione contenuta nell'art. 2 del progetto, che fissava, come criterio di massima, il principio della prevalenza della delazione per legge rispetto alla delazione per testamento. Si è osservato, contro l'enunciazione di questo principio, che, essendo di contenuto astratto ed essenzialmente dottrinale, sia preferibile non inserirlo in testi legislativi, appunto perchè, mancando di pratici risultati, si risolverebbe nell'affermazione di una preminenza di natura quasi esclusivamente verbale. Infatti, ammessa nel nostro ordinamento l'esistenza delle due forme di delazione, è evidente che si deve far luogo alla successione legittima solo quando il defunto non abbia altrimenti disposto, e cioè quando manchi la successione testamentaria. È certo peraltro che la volontà testamentaria, pur prevalendo sulla successione legittima, deve mantenersi entro i limiti fissati dalla legge. Perciò è stato suggerito di affermare semplicemente che la delazione avviene per legge o per testamento, ponendo ambedue le forme di successione sullo stesso piano. Aderendo a queste considerazioni, ho modificato la formula del progetto e ho riprodotte la norma del secondo comma dell'art. 720 del codice del 1865, che dichiara non potersi far luogo alla successione legittima se non quando manchi in tutto o in parte la testamentaria.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 224
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art456 · fonte su Normattiva