Un problema, che ho ripreso in esame, è quello della sorte delle donazioni e dei legati in conto di legittima nell'ipotesi di rinunzia del beneficiato. Com'è noto, il codice del 1865 disponeva al riguardo che il rinunziante può ritenere la donazione o domandare il legato fino a concorrenza della porzione disponibile, mentre non può ritenere o conseguire nulla a titolo di legittima. La norma, testualmente riprodotta nell'art. 338 del progetto preliminare, venne soppressa nel progetto definitivo perchè ritenuta superflua, in quanto nel nuovo sistema non è erede chi non accetta e solo l'erede è tenuto alla collazione e ha diritto alla legittima. L'esattezza di questo principio per quanto concerne il diritto alla legittima non è stata contestata. Tuttavia è stata espressa l'opinione che fosse preferibile ripristinare la disposizione relativa all'esonero dalla collazione da parte del rinunziante, per evitare il dubbio che egli possa ritenere la donazione o domandare il legato anche oltre il limite della quota disponibile. Tale proposta mi ha indotto a riesaminare l'opportunità di superare la soluzione tradizionale del problema, la quale è stata criticata quasi unanimemente dalla dottrina. È stato invero osservato che le conseguenze pratiche, a cui si perviene nell'applicazione della norma dell'art. 1003 del vecchio codice, sono spesso contrarie alla previdenza e alla volontà del padre di famiglia che abbia fatto delle assegnazioni in anticipazione di eredità, infatti, la rinunzia alla successione da parte di un figlio che sia stato beneficato con una donazione in conto di legittima, fa aumentare la quota di legittima degli altri figli e quindi può importare la riduzione di liberalità fatte dal de cuius a titolo di disponibile, che non sarebbero state soggette a riduzione se il legittimario avesse accettato. Ho riconosciuto pienamente fondati questi rilievi e quindi ho ritenuto necessario ricercare una diversa soluzione, che contemperasse i seguenti fondamentali principi: a) il rispetto della volontà del de cuius, che, facendo la donazione in conto di legittima, non intendeva nè precludersi la possibilità di attribuire a suo piacimento la disponibile, nè alterare la situazione degli altri legittimari; b) il principio che il rinunziante non deve ritenere nulla a titolo di legittima; c) il principio per il quale, poichè il rinunziante è considerato estraneo all'eredità, gli altri legittimati devono assorbire l'intera legittima; d) l'esigenza che gli eventuali beneficiari della disponibile non siano alla mercè del rinunziante. Un sistema possibile sarebbe stato quello di far gravare le donazioni o i legati in conto di legittima sulla porzione indisponibile; ma tale sistema mi è sembrato incongruo, perchè avrebbe procurato al rinunziante una posizione eccessivamente vantaggiosa. Questi, infatti, avrebbe potuto trattenere la legittima e l'eccedenza sulla disponibile, mentre secondo la regola del codice del 1865 non può trattenere nulla a titolo di legittima. Un altro sistema, che mi sono prospettato, è quello di disporre la risoluzione di qualunque donazione o legato in conto di legittima, per la parte corrispondente alla legittima; ma ho dovuto scartare anche questa soluzione perchè essa presenterebbe l'inconveniente di rescindere a distanza di tempo atti di liberalità fatti nell'ambito familiare, in contrasto con la presumibile volontà del disponente. Sono venuto quindi nella determinazione di adottare un quarto sistema; secondo il quale il legittimario rinunziante può trattenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti, sulla porzione disponibile, purchè però non pregiudichi le assegnazioni fatte dal testatore sulla disponibile che non sarebbero state soggette a riduzione se il legittimario fosse venuto alla successione. Pertanto, se per integrare la legittima spettante agli eredi è necessario procedere a riduzione di disposizioni testamentarie o di donazioni, restano salve le assegnazioni che il de cuius ha fatte sulla disponibile e che non sarebbero state attaccate se il rinunziante fosse venuto alla successione; si riducono invece le donazioni e i legati fatti ad esso rinunziante. In sostanza, si modifica l'ordine nel quale deve essere proposta l'azione di riduzione da parte dei legittimari accettanti, i quali debbono rivolgersi contro, il rinunziante, rispettando le altre assegnazioni sulla disponibile. Non mi sembra contestabile l'equità di questa soluzione, che tiene nel dovuto conto le varie esigenze alle quali dianzi ho fatto cenno. Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 270
Chiarito, sia nella nuova intestazione della Sezione I del Capo X, sia nelle norme in essa comprese, che nella riserva sono inclusi anche diritti che non conferiscono la qualità di erede, mi è sembrato che non vi fossero inconvenienti a conservare nel nuovo testo l'intitolazione che nel progetto definitivo era stata data alla Sezione II, perchè con essa meglio si esprime il fine al quale tende l'azione di riduzione. Dal punto di vista sostanziale sono state apportate le seguenti innovazioni rispetto al progetto: 1) si è stabilito espressamente nell'art. 553 che i legittimari devono imputare ai sensi dell'art. 564 quanto hanno ricevuto da colui al quale succedono; 2) si è chiarito che, solo se il legittimario ha accettato con beneficio d'inventario, è negato ai creditori del defunto di chiedere la riduzione e di approfittarne; 3) si è risolta espressamente una vecchia questione, e cioè se l'insolvenza del donatario soggetto a riduzione debba restare a carico del legittimario o dei precedenti donatari o se piuttosto non debba gravare sui legittimari e sui donatari insieme: è stata consacrata quest'ultima opinione, stabilendosi in un nuovo articolo (562) che il valore della donazione che non può essere recuperato grava sulla massa ereditaria; 4) si è corretta nell'art. 563 l'imprecisa qualificazione di azione di riduzione e di rivendicazione data all'azione promossa dai legittimari contro i terzi ai quali siano stati trasferiti gli immobili donati: invero l'azione di riduzione si intenta esclusivamente contro il donatario; una volta pronunziata la riduzione, il legittimario fa valere contro il terzo una azione per la restituzione degli immobili; 5) si è ammessa l'azione di riduzione anche per la restituzione dei beni mobili oggetto della donazione, facendo salvi gli effetti del possesso di buona fede, i quali non operano, come è noto, per tutte le categorie di beni mobili; 6) si è risolto un dubbio agitatosi sotto l'impero del vecchio codice, ammettendo anche il terzo a liberarsi dall'obbligo di restituire le cose donate, mediante il pagamento del loro valore; 7) si è precisato nell'art. 564 che l'azione di riduzione può essere esercitata anche dal legittimario che abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario e che ne sia decaduto; 8) si è chiarito, sempre a proposito delle condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione, che, quando le donazioni e i legati sono stati fatti a chiamati come coeredi, il legittimario può sempre agire in riduzione a prescindere dall'accettazione beneficiata, anche se quei chiamati abbiano rinunziato all'eredità; 9) infine si è affermato che il legittimario, il quale succede per rappresentazione, deve imputare le donazioni e i legati fatti al suo ascendente. Va ricordato al riguardo che il progetto preliminare, risolvendo un'annosa questione, aveva stabilito nell'art. 111 che la rappresentazione non dovesse aver luogo in caso di unicità di stirpe. Senonchè questa regola sembrò ingiusta e inopportuna, specialmente in relazione all'ampia portata data all'istituto della rappresentazione. Pertanto nel progetto definitivo fu ammessa la rappresentazione anche nel caso di unicità di stirpe (art. 11, ultimo comma). Tuttavia venne disposto che, pur avendo luogo il diritto di rappresentazione, il discendente non fosse tenuto all'imputazione delle donazioni fatte al suo ascendente. Ho considerato che in tal modo si sarebbe esclusa la conseguenza più importante della successione iure repraesentationis e si sarebbe anzi affermato un principio del tutto contrastante con il concetto stesso di rappresentazione, il quale, facendo subentrare il rappresentante al posto del rappresentato, intende tenere immutate, a salvaguardia dei terzi, le aspettative già consolidate. Per queste ragioni ho posto, nel terzo comma dell'art. 564, la regola dell'obbligo dell'imputazione delle donazioni e dei legati fatti all'ascendente. Delle successioni legittime.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 271
Il progetto non considerava lo Stato come erede legittimo e faceva derivare l'acquisto, da parte di esso, delle eredità vacanti dalla sua alta funzione pubblicistica di tutela della ricchezza nazionale e dalla sua qualità sovrana. Pur riconoscendo che tale concezione può teoricamente apparire più soddisfacente, anche in considerazione dei caratteri anomali che l'acquisto dell'eredità da parte dello Stato deve necessariamente avere, ho ritenuto che non vi fossero ragioni pratiche per allontanarsi dalla concezione tradizionale che fa dello Stato un vero e proprio erede legittimo. Ho perciò incluso lo Stato nell'elenco dei successibili per legge riaffermando così esplicitamente la natura ereditaria del suo acquisto. DELLA SUCCESSIONE DEI PARENTI LEGITTIMI.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 272