Art. 456 c.c.
Apertura della successione
La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Apertura della successione
La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - IN GENERE Successione transnazionale - Principio dell'autonomia delle masse relitte - Ricadute sul criterio di imputazione dei debiti ereditari relativi a beni mobili ed immobili. · SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE In genere.
In tema di successioni transnazionali, nel caso in cui la legge nazionale del defunto che regola la successione - come individuata ai sensi dell'art. 46 l. n. 218 del 1995 - sottopone i beni relitti alla legge del domicilio dello stesso se mobili e alla legge italiana se immobili, secondo la regola del rinvio indietro ex art. 13, comma 1, lett. b), l. n. 218 del 1995, si verifica l'apertura di due successioni e la formazione di due masse autonome, ciascuna soggetta a differenti regole, sicché di tale scissione si deve tener conto anche per i debiti ereditari, escludendo che i debiti non correlati immediatamente alla gestione e all'utilizzo dei beni immobili possano incidere sulla determinazione del loro valore.
Riguarda ancheart. 13 Diritto internazionale privatoart. 46 Diritto internazionale privato
Precedenti: 618521-01, 660310-02
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art456 · fonte su Normattiva