Art. 46 c.c.
Sede delle persone giuridiche
[1]Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui e' stabilita la loro sede.
[2]Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'art. 16 o la sede risultante dal registro e' diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva