Il criterio informatore del progetto, che l'indegnità non determina una vera e propria incapacità, ostativa all'acquisto ereditario, ma è una causa di esclusione operativa in virtù della sentenza del giudice, secondo il principio per cui indignus potest sapere sed non potest retinere, è stato generalmente approvato. Qualificata in questo senso la natura dell'istituto, sono sorte due questioni di carattere generale a proposito dell'art. 463, che enumera i casi di indegnità.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 230
La prima questione si ricollega al criterio adottato dall'art. 6 n. 1 del progetto, di escludere l'indegnità di chi abbia volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, quando ricorrono le cause di non punibilità previste dagli articoli 51, 52 e 54 del codice penale. È stata suggerita, per la preoccupazione derivante dalla mancata menzione di altre ipotesi in cui l'indegnità sarebbe dovuta essere esclusa, l'introduzione di un articolo, di portata generale, nel quale fosse stabilito che la disposizione dell'art. 6 del progetto non deve trovare applicazione quando esiste una delle cause che escludono l'imputabilità o la punibilità secondo le norme del codice penale, o quando si tratta di reato commesso in stato di eccesso di difesa o per causa di onore. Per ciò che riguarda l'espresso richiamo all'esclusione dell'imputabilità, nel caso preveduto nel n. 1 dell'art. 6 del progetto, mi è sembrata superflua la modificazione proposta. Poichè infatti il progetto richiede la volontarietà del fatto, è indubbio che, quando è esclusa l'imputabilità, non può ammettersi indegnità dell'autore del fatto, perchè, essendo questi incapace di intendere e di volere, viene meno il presupposto dell'indegnità e cioè la volontarietà del fatto lesivo. D'altra parte, il richiamo generico delle norme contenute nel codice penale, per tutti i casi d'indegnità, altererebbe la configurazione giuridica dell'indegnità a succedere, la quale non deve essere considerata come una pena accessoria o un effetto penale della condanna, bensì come una sanzione civile, rimovibile dalla volontà dell'offeso, e fondata sul fatto della volontaria offesa alla personalità fisica e morale del de cuius. Ho preferito perciò, nella configurazione delle cause d'indegnità, considerare il fatto illecito che dà causa all'indegnità in sè e per sè, prescindendo dalla valutazione che ne fa il legislatore in sede penale per le diverse finalità repressive. Tuttavia, per venire incontro all'esigenza manifestatami, di formulare in modo più completo i richiami alla legge penale, ho adottato nel n. 1 dell'art. 463 una dizione più generica, affermando che l'indegnità non sussiste quando ricorra una delle cause che escludono la punibilità. Non ho infine accolto la proposta di escludere l'indegnità per i reati commessi per eccesso di difesa o per causa di onore. Se l'eccesso di difesa è colposo, non c'è indegnità; ma se è doloso, non vi è motivo di escluderla. Se il reato è stato commesso per causa di onore, è ovvio che, essendo a base dell'indegnità l'offesa volontaria al de cuius, questa sussiste anche se l'atto è stato determinato da apprezzabili motivi morali o sociali. D'altra parte, se avessi dovuto seguire in tutto tale criterio, avrei dovuto escludere l'indegnità, non soltanto per le cause di onore, ma per tutti gli altri motivi che diminuiscono la responsabilità. Ciò mi è sembrato eccessivo e ho limitato la previsione alle cause che escludono la punibilità, in quanto, discriminato il fatto, l'ingiuria viene eliminata o perde ogni carattere di gravità.