Art. 473 c.c. — Eredita' devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti
[1]((L'accettazione delle eredita' devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non puo' farsi che col beneficio d'inventario.
[2]Il presente articolo non si applica alle societa')).
Testo vigente dal 13 luglio 2000, tuttora in vigore · versione 152 su Normattiva