Art. 473 c.c.Eredita' devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti

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[1]L'accettazione delle eredita' devolute alle persone giuridiche non puo' farsi che col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni della legge circa l'autorizzazione governativa.

[2]Questo articolo non si applica alle societa'.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 13 luglio 2000 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art473 · fonte su Normattiva