Art. 482 c.c.
Impugnazione per violenza o dolo
[1]L'accettazione dell'eredita' si puo' impugnare quando e' effetto di violenza o di dolo.
[2]L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui e' cessata la violenza o e' stato scoperto il dolo.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva