Art. 482 c.c.Impugnazione per violenza o dolo

[1]L'accettazione dell'eredita' si puo' impugnare quando e' effetto di violenza o di dolo.

[2]L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui e' cessata la violenza o e' stato scoperto il dolo.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art482 · fonte su Normattiva