Art. 486 c.c.
Poteri
[1]Durante i termini stabiliti dall'articolo precedente per fare l'inventario e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati nell'art. 460, puo' stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredita'.
[2]Se non compare, l'autorita' giudiziaria nomina un curatore all'eredita' affinche' la rappresenti in giudizio.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva