Art. 51 c.c.Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. Leggi il testo vigente →

Il coniuge dell'assente, oltre cio' che gli spetta per le convenzioni matrimoniali e per titolo di successione, puo' ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo la condizione della famiglia e l'entita' del patrimonio dell'assente.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art51 · fonte su Normattiva