Art. 51 c.c. — Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente
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Il coniuge dell'assente, oltre cio' che gli spetta per le convenzioni matrimoniali e per titolo di successione, puo' ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo la condizione della famiglia e l'entita' del patrimonio dell'assente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva