Art. 168 c.c.Impiego ed amministrazione del fondo

[1]((La proprieta' dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione.

[2]I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.

[3]L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale e' regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale)).

Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art168 · fonte su Normattiva