Art. 168 c.c. — Impiego ed amministrazione del fondo
[1]((La proprieta' dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione.
[2]I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.
[3]L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale e' regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva