Art. 528 c.c. — Nomina del curatore
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[1]Quando il chiamato non ha accettato l'eredita' e non e' nel possesso di beni ereditari, il pretore del mandamento in cui si e' aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredita'.
[2]Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, e' pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni.
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