Art. 134

[1]La disposizione dell'art. 528 del codice e' applicabile anche per le successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, se il chiamato non ha ancora accettato e non e' nel possesso di beni ereditari.

[2]L'obbligo del curatore di procedere alla liquidazione dell'eredita' giacente incombe anche sui curatori gia' nominati, se, in caso di opposizione dei creditori o legatari, il pretore ritiene opportuno disporre la liquidazione.

Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art134 · fonte su Normattiva