Art. 530 c.c. — Pagamento dei debiti ereditari
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[1]Il curatore puo' provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del pretore.
[2]Se pero' alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non puo' procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredita' secondo le norme degli articoli 498 e seguenti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva