Art. 532 c.c. — Cessazione della curatela per accettazione dell'eredita'
Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredita' e' stata accettata.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredita' e' stata accettata.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 193 — Giuramento del curatore dell'eredita' giacente
Il curatore dell'eredita' giacente, prima d'iniziare l'esercizio delle sue funzioni, deve prestare giuramento davanti al pretore di custodire e amministrare fedelmente i beni dell'eredita'.…
Art. 528 — Nomina del curatore
Quando il chiamato non ha accettato l'eredita' e non e' nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si e' aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredita'.(111)112a Il decreto…
Art. 508 — Nomina del curatore
… istanza dell'erede o di uno dei creditori o legatari, o anche d'ufficio, nomina un curatore, perche' provveda alla liquidazione secondo le norme degli articoli 498 e seguenti.(111)112a Il decreto di nomina del curatore e' iscritto nel registro delle successioni…
Art. 460 — Poteri del chiamato prima dell'accettazione
… gli atti indicati nei commi precedenti, quando si e' provveduto alla nomina di un curatore dell'eredita' a norma dell'art. 528.…
Art. 126 — Accettazione del curatore
Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria la propria accettazione , verificata la disponibilita' di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti…
Art. 134
… per le successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, se il chiamato non ha ancora accettato e non e' nel possesso di beni ereditari. L'obbligo del curatore di procedere alla liquidazione dell'eredita' giacente incombe anche sui curatori gia' nominati, se, in …
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Mi è sembrato necessario integrare le disposizioni dell'art. 529, relative agli obblighi del curatore, con delle norme sul pagamento dei debiti ereditari. A tal fine ho stabilito nell'art. 530 che il curatore provvede a pagare i creditori e i legatari man mano che si presentano, sempre però previa autorizzazione del pretore; ma, se vi è opposizione da parte di creditori o legatari, si procede a una liquidazione dell'eredità con le stesse regole stabilite per la liquidazione dell'eredità beneficiata. L'analogia delle situazioni nell'ipotesi dell'eredità giacente e in quella dell'eredità accettata con beneficio d'inventario, dal punto di vista dei creditori ereditari, giustifica pienamente che si adottino i medesimi criteri per il pagamento dei debiti ereditari. S'intende, però, che la liquidazione iniziata dal curatore si interrompe, se il chiamato accetta puramente e semplicemente, e che sarà continuata dall'erede, se il chiamato invece accettati col beneficio d'inventario. Per ragioni di coordinamento col n. 4 dell'art. 372, infine, ho disposto che il denaro esistente nell'eredità sia depositato presso casse postali o presso altri istituti di credito designati dal pretore.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 256
Per maggiore chiarezza ho espressamente avvertito che la norma relativa alla responsabilità dell'erede con beneficio d'inventario, secondo la quale questi è tenuto soltanto per colpa grave, non si estende al curatore dell'eredità giacente DELLA PETIZIONE DI EREDITÀ.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 257
Nell'art. 533 ho modificato la definizione della petizione di eredità, allo scopo di mettere in rilievo che il carattere universale della petitio non consiste nel fatto che il convenuto possiede l'eredità o parte di essa, come appariva dalla vecchia formula che impropriamente parlava di un possesso dell'eredità (si possiedono in realtà beni singoli e non l'eredità come universitas), ma è riposto invece nel riconoscimento della qualità di erede, presupposto essenziale per la condanna del possessore alla restituzione. L'art. 532 configura la petitio come un'azione di condanna, perchè questo e l'atteggiamento tipico di tale azione, ma è chiaro che ciò non può menomamente pregiudicare l'ammissibilità di una pura azione di accertamento della qualità di erede, la quale discende dai principi generali del nostro diritto processuale.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 258
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art532 · fonte su Normattiva