Art. 193 — Giuramento del curatore dell'eredita' giacente
Il curatore dell'eredita' giacente, prima d'iniziare l'esercizio delle sue funzioni, deve prestare giuramento davanti al pretore di custodire e amministrare fedelmente i beni dell'eredita'.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva