Art. 539 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Pur essendosi approvata - la collocazione di questo capo nella parte generale, in quanto le sue disposizioni si applicano anche nei casi di successione ab intestato, è stato proposto di considerare in ogni caso i diritti di legittima come quote di eredità. Non ho seguito il suggerimento, perchè sarebbe incongruente e contrario ai principii considerare successore universale il titolare di un diritto di usufrutto, qual'è il coniuge superstite. Ho anzi ritenuto opportuno modificare l'intestazione della sezione, non parlando più, come faceva il progetto, di «quota dovuta ai legittimari», espressione che serve a indicare propriamente il contenuto del diritto dell'erede, ma solo di «diritti riservati ai legittimari». Nel testo dell'art. 536 ho poi chiarito che la riserva può essere costituita o da una quota di eredità, quando naturalmente sia attribuita in piena proprietà, o da altri diritti successori. La norma corrisponde, del resto, a quella dell'art. 808 del codice del 1865, la quale stabiliva che la riserva dei figli, discendenti o ascendenti, è quota di eredità; ma è più precisa, in quanto distingue fra i legittimari che sono eredi, perchè viene loro riservala una quota in piena proprietà, e i legittimari che non sono eredi, perchè a loro è riservata solo una quota di usufrutto. La distinzione viene quindi correttamente impostata sul contenuto dei diritti riservati, a differenza del vecchio codice, che distingueva fra la riserva dei figli legittimi e degli ascendenti e quella dei figli naturali e del coniuge. Ho aggiunto un comma all'art. 536 per chiarire che i discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, hanno gli stessi diritti che la legge riserva ai figli legittimi e naturali. È vero che questa norma può sembrare superflua, in quanto il diritto di rappresentazione attribuisce ai rappresentanti la medesima posizione giuridica del rappresentato; tuttavia, poichè il secondo comma, dell'art. 467, a proposito della rappresentazione nella successione testamentaria, stabilisce che l'eventuale sostituzione disposta dal testatore - prevale sulla rappresentazione, ho preferito eliminare ogni dubbio, facendo risultare che - la sostituzione non può mai pregiudicare la legittima spettante ai discendenti. Nessuna innovazione è stata apportata per quanto riguarda le categorie dei legittimari, che rimangono quelle già stabilite dal codice del 1865. In vero è stata rappresentata l'opportunità di devolvere una quota di riserva, in mancanza di altri eredi necessari, all'Ente comunale di assistenza ovvero allo Stato perchè la destini a fini assistenziali, e ciò per affermare un principio di solidarietà civile; senonchè tale proposta è stata abbandonata, per la considerazione che lo Stato con l'imposta di successione incamera una parte notevole del patrimonio del defunto e con le entrate tributarie già provvede all'assistenza, che considera una sua funzione essenziale.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art539 · fonte su Normattiva
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 261
Circa la determinazione delle quote di riserva nel concorso delle diverse categorie di legittimari, ha riscosso approvazione il sistema del progetto che, a differenza di quello del vecchio codice, garantisce in ogni caso una quota disponibile pari al terzo del patrimonio, ripartendo in vario modo, a seconda dei casi di concorso, la quota di riserva, il cui massimo è fissato nei due terzi del patrimonio medesimo. Non hanno suscitato osservazioni le quote attribuite ai figli legittimi, di metà del patrimonio, se vi sia un figlio solo, e di due terzi, se i figli siano più, e ai figli naturali, rispettivamente di un terzo e della metà. Quanto alla quota di riserva degli ascendenti legittimi, quando non concorrano con altri legittimari, è stata ritenuta insufficiente quella di un quarto, stabilita dal progetto, e si è proposto di elevarla a un terzo, quando l'ascendente sia uno solo, e a cinque dodicesimi, quando gli ascendenti siano più. Non ho avuto difficoltà ad aumentare la misura della quota, per la considerazione che si tratta di strettissimi congiunti del defunto e che già il vecchio codice fissava tale quota in un tetto. Non mi è sembrato però opportuno di elevarla ulteriormente nell'ipotesi che gli ascendenti siano più, poichè la successione necessaria di questi deve avere lo scopo precipuo di assicurare il loro sostentamento e a tal fine sarebbe senza dubbio eccessivo attribuire quasi metà del patrimonio.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 262
Il trattamento fatto al coniuge dal progetto definitivo, il quale ne migliora la condizione rispetto al codice del 1865, senza giungere all'eccessivo favore del progetto preliminare, che gli attribuiva metà del patrimonio in piena proprietà, non è tuttavia, sembrato a taluni pienamente soddisfacente. Si è, infatti, suggerito di riservare al coniuge superstite, oltre i diritti che gli riservava il progetto, metà della proprietà dei beni acquistati durante il matrimonio con i redditi professionali di uno dei coniugi. Ho considerato che l'accoglimento di tale voto importerebbe una sostanziale modificazione del regime dei rapporti patrimoniali tra coniugi, quale è stabilito nel libro primo. Infatti si verrebbe ad affermare come regola assoluta il principio della comunione degli utili e degli acquisti, mentre il primo libro pone come regola il sistema della separazione dei patrimoni. D'altra parte, non sarebbe giustificata una diversità di disciplina tra i beni acquistati con i redditi professionali e quelli acquistati con i proventi dei beni in proprietà di ciascuno dei coniugi. E fuor di dubbio infine che una disposizione come quella proposta presenterebbe gravi difficoltà nella sua pratica attuazione e sarebbe fonte di frequenti e gravi liti.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 263