Art. 539 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
FAMIGLIA - FIGLI NATURALI - COSTITUZIONE, ART. 30, TERZO COMMA - INTERPRETAZIONE - TUTELA DEL FIGLIO NATURALE RICONOSCIUTO O DICHIARATO - LIMITE - POSIZIONE DEL FIGLIO NATURALE SIMILE A QUELLA DEL FIGLIO LEGITTIMO NELLA SUCCESSIONE EREDITARIA. FAMIGLIA - FAMIGLIA LEGITTIMA - NOZIONE - COSTITUZIONE, ART. 30, TERZO COMMA - INTERPRETAZIONE. SUCCESSIONI - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - COD. CIV., ART. 539 - RISERVA A FAVORE DEI FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI O DICHIARATI SOLTANTO UN TERZO DEL PATRIMONIO DEL GENITORE SE QUESTI LASCI UN SOLO FIGLIO NATURALE, O LA META' SE I FIGLI NATURALI SONO PIU' - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 30, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
In assenza di famiglia legittima - da ritenersi costituita solo dal coniuge e dai figli legittimi - la quota di riserva dei figli naturali dichiarati o riconosciuti deve essere fissata nella stessa misura prevista dall'art. 537 cod. civ. per i figli legittimi (meta' se il de cuius lascia un figlio e due terzi se i figli sono piu' e non un terzo se il figlio e' uno e la meta' se sono piu'). Entro tali limiti, pertanto, l'art. 539 cod. civ. va dichiarato illegittimo per violazione degli artt. 30, terzo comma, e 3 della Costituzione, in quanto, in mancanza di membri della famiglia legittima, stabilisce un trattamento, non giuridicamente giustificato, di disparita' successoria per i figli naturali rispetto ai figli legittimi. Cfr.: sent. n. 79 del 1969.
SUCCESSIONI - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - COD. CIV., ARTT. 545 (CONCORSO DI ASCENDENTI LEGITTIMI E FIGLI NATURALI) E 546 (CONCORSO DI ASCENDENTI LEGITTIMI, FIGLI NATURALI E CONIUGE) - VIOLAZIONE DELL'ART. 30, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, IN QUANTO LIMITANO I DIRITTI DEL FIGLIO NATURALE ANCHE QUANDO MANCHINO "MEMBRI DELLA FAMIGLIA LEGITTIMA" - ARTT. 538, 539 E 540 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE NELLE PARTI IN CUI FANNO RICHIAMO AGLI ARTT. 545 E 546.
I diritti successori dei figli naturali dichiarati o riconosciuti debbono avere una previsione paritaria rispetto a quella prevista per i figli legittimi anche nel caso di concorso con i soli ascendenti legittimi o con gli ascendenti legittimi e il coniuge. Gli ascendenti legittimi, infatti, non rientrano tra "i membri della famiglia legittima" e, non sussistendo in tali ipotesi incompatibilita' con l'art. 30, terzo comma. Cost., gli artt. 545 e 546 cod. civ. vanno dichiarati incostituzionali; conseguentemente l'incostituzionalita' si estende anche agli artt. 538, 539 e 540 stesso codice nelle parti in cui richiamano i predetti artt. 545 e 546. Cfr.: sent. n. 79 del 1969.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art539 · fonte su Normattiva
Riguarda ancheart. 540 Codice civileart. 545 Codice civileart. 546 Codice civileart. 538 Codice civile
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.