Art. 544 c.c.
[1]Concorso di ascendenti ((...)) e coniuge.
[2]Quando chi muore non lascia ((figli)), ma ascendenti ((...)) e il coniuge, a quest'ultimo e' riservata la meta' del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.(216)
[3]In caso di pluralita' di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma e' ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569. --------------- AGGIONRAMENTO (216) La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva