Art. 569 c.c. — Successione degli ascendenti
[1]A colui che muore senza lasciare prole, ne' genitori, ne' fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono per una meta' gli ascendenti della linea paterna e per l'altra meta' gli ascendenti della linea materna.
[2]Se pero' gli ascendenti non sono di eguale grado, l'eredita' e' devoluta al piu' vicino senza distinzione di linea.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva