Art. 546 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Sono state suggerite alcune modificazioni all'art. 543, che regola il concorso del coniuge e dei figli naturali, nel senso di abolire la ripartizione in dodicesimi e di migliorare il trattamento dei figli naturali, lasciando inalterato quello del coniuge. Non ho seguito la proposta, perchè essa avrebbe sconvolto tutto il sistema del progetto, che assicura sempre almeno un terzo come quota disponibile e perchè ragioni di ordine sociale impongono che il favore per i figli naturali non venga spinto oltre giusti limiti.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 266
Mi sono sembrate fondate, invece, le critiche mosse alla disposizione del progetto secondo la quale doveva ridursi a metà la quota di riserva del coniuge in caso di separazione consensuale. Questa norma infatti sarebbe inopportuna, poichè, se è vero che talvolta si addiviene alla separazione consensuale in caso di colpa di uno dei coniugi, per evitare strascichi giudiziari, è possibile che in colpa sia stato proprio il de cuius, sicchè si finirebbe col colpire il coniuge incolpevole.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 267
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art546 · fonte su Normattiva