Art. 546 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
SUCCESSIONI - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - COD. CIV., ARTT. 545 (CONCORSO DI ASCENDENTI LEGITTIMI E FIGLI NATURALI) E 546 (CONCORSO DI ASCENDENTI LEGITTIMI, FIGLI NATURALI E CONIUGE) - VIOLAZIONE DELL'ART. 30, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, IN QUANTO LIMITANO I DIRITTI DEL FIGLIO NATURALE ANCHE QUANDO MANCHINO "MEMBRI DELLA FAMIGLIA LEGITTIMA" - ARTT. 538, 539 E 540 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE NELLE PARTI IN CUI FANNO RICHIAMO AGLI ARTT. 545 E 546.
I diritti successori dei figli naturali dichiarati o riconosciuti debbono avere una previsione paritaria rispetto a quella prevista per i figli legittimi anche nel caso di concorso con i soli ascendenti legittimi o con gli ascendenti legittimi e il coniuge. Gli ascendenti legittimi, infatti, non rientrano tra "i membri della famiglia legittima" e, non sussistendo in tali ipotesi incompatibilita' con l'art. 30, terzo comma. Cost., gli artt. 545 e 546 cod. civ. vanno dichiarati incostituzionali; conseguentemente l'incostituzionalita' si estende anche agli artt. 538, 539 e 540 stesso codice nelle parti in cui richiamano i predetti artt. 545 e 546. Cfr.: sent. n. 79 del 1969.
Riguarda ancheart. 540 Codice civileart. 539 Codice civileart. 545 Codice civileart. 538 Codice civile
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art546 · fonte su Normattiva