Art. 548 c.c. — Riserva a favore del coniuge separato
[1]((Il coniuge cui non e' stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
[2]Il coniuge cui e' stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L'assegno e' commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualita' e al numero degli eredi legittimi, e non e' comunque di entita' superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva