Art. 549 c.c. — Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari
Il testatore non puo' imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salva l'applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva