Art. 63 c.c.
Effetti della dichiarazione di morte presunta dell'assente
[1]Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'art. 58, coloro che ottennero l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente o i loro successori possono disporre liberamente dei beni.
[2]Coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all'art. 50 conseguono l'esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni.
[3]Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari indicate nel quarto comma dell'art. 50.
[4]In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva